INFEDELTA‘ CONIUGALE, LA VALIDITA’ DELLE PROVE IN GIUDIZIO
Uno degli ambiti in cui ci capita più spesso di condurre indagini è quello dell’infedeltà o conflitti coniugali.
Si tratta di uno dei settori di intervento più delicati sia dal punto di vista personale che professionale, dal punto di vista della conduzione delle indagini.
In particolare, dal punto di vista personale, mi capita spesso di avere a che fare con clienti scossi dalla situazione che stanno vivendo e spesso poco lucidi nelle scelte; per tale ragione ritengo che affiancarsi a professionisti di esperienza sia indispensabile anche per il supporto che offriamo da un punto di vista umano, che può spesso aiutare il cliente a non prendere decisioni e mettere in atto comportamenti dannosi ai fini dell’indagine e della tutela dei propri diritti.
Da un punto di vista professionale si tratta di investigazioni spesso complesse in quanto l’acquisizione delle prove non è sempre semplice ed è necessario prestare massima attenzione alle modalità di lavoro, per evitare contestazioni in giudizio tali da rendere inutile il lavoro svolto.
Le prove che possono essere acquisite in un’indagine possono essere divise in due macro categorie: le prove tipiche e le prove atipiche.
Con atipiche si intendono tutte quelle prove che non sono previste dalla normativa ma che sono comunque ammissibili e acquisibili dal giudice.
Con tipiche si intendono, invece, le prove che sono espressamente previste dalla normativa per tutelare i propri diritti in giudizio.
Di seguito vogliamo spiegarvi quali sono le prove tipiche e atipiche che raccogliamo maggiormente per conto dei nostri clienti per tutelare i loro diritti.
Una delle prove più funzionali è senza ombra di dubbio la prova documentale anche se è spesso di difficile acquisizione. Rientrano in questa categoria tutte quelle prove firmate dal coniuge infedele in cui vi è descritta la condotta illecita; si pensi ad esempio a una lettera indirizzata all’amante o equivalenti.
Molto simili sono anche le cosiddette riproduzioni meccaniche con cui si intendono la stampa di una chat, un sms o simili. Sono considerate in sede giudiziale in modo molto particolare in quanto, essendo appunto “riproduzioni”, sono valutate dal Giudice solo se non contestate dalla controparte (se contestate, invece, il giudice procederà ad approfondire la validità). Le contestazioni devono ovviamente essere circostanziate e tali da sminuire la validità processuale dell’elemento.
In tal senso sono sempre preferibili alle riproduzioni meccaniche le testimonianze dirette di persone fisiche. Un classico esempio è la riproduzione in giudizio di una chat tra il coniuge e l’amante, supportata dalla testimonianza di un’amica/o presente al momento dell’acquisizione della prova.
Una parte dell’approfondimento voglio dedicarlo alla validità in giudizio del “Rapporto di fine indagine” del detective.
Tale documento viene solitamente utilizzato dall’avvocato per acquisire tutte le informazioni utili alla conduzione del processo nella massima tutela degli interessi del cliente. L’utilità della figura del detective in sede giudiziale può essere quindi inquadrata nella redazione del “Rapporto di fine indagine” e come soggetto informato ai fini della testimonianza.
Non è raro, infatti, che il detective venga chiamato dal giudice in giudizio per essere interrogato in merito alle circostanze indagate.
Concludo l’approfondimento con l’intenzione di trasmettere al lettore che al giorno d’oggi i casi di infedeltà e conflitti coniugali sono tra le fattispecie che ci capita più spesso di dover indagare. In questi casi in cui l’aspetto umano è molto delicato voglio ricordare, come ho già specificato in altre occasioni, che affidarsi a un detective è una scelta assolutamente normale e che è sempre la decisione giusta da prendere, piuttosto che tentare artificiose e spesso dannose indagini “fai da te”.