INDAGINI AZIENDALI: SOCIO E DIPENDENTE INFEDELE
Una delle tipologie di indagine che ci capita più spesso di dover svolgere in ambito aziendale riguarda l’infedeltà di un socio o di un dipendente.
“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizi”. Il medesimo concetto è applicabile ai soci in affari.
Cerchiamo ora di inquadrare la fattispecie facendo degli esempi pratici, così che il lettore possa avere ben chiare delle casistiche cui riferirsi.
Uno dei casi maggiormente diffusi riguarda la simulazione della malattia. La maggior parte dei comportamenti scorretti possono riguardare lo svolgimento di un altro lavoro durante il periodo di malattia (aumentando quindi i tempi di guarigione), la mancata osservazione delle cautele necessarie per la guarigione e, in generale, qualunque comportamento che non sia in linea con la diminuzione al minimo dei tempi di guarigione.
Un’altra casistica che può portare al licenziamento del dipendente è il furto o tentato furto di beni aziendali. Il lavoro dipendente e la collaborazione tra soci (soprattutto) sono basate, per definizione, sul concetto di rapporto fiduciario. Risulta quindi evidente che nel momento in cui viene leso tale rapporto il datore di lavoro è autorizzato per legge al licenziamento o all’esclusione del socio.
Un’altra casistica di infedeltà purtroppo molto diffusa riguarda l’assenteismo ingiustificato. Si tratta di tutti quei casi in cui il dipendente faccia un uso eccessivo e non giustificato di permessi retribuiti o di permessi per malattia in maniera autonoma, oppure che finga la presenza presso il luogo di lavoro “coperto” da un collega (esempio classico è il timbro del cartellino di un collega).
Tra i casi più gravi che abbiamo indagato vi sono anche le violazioni dell’obbligo di fedeltà, che vieta di condividere informazioni riservate o di agire in senso contrario all’interesse dell’azienda. La definizione generale di infedeltà aziendale e le disposizioni relative all’ ”obbligo di fedeltà” sono contenute nell’articolo 2105 del codice civile e prevedono, da un punto di vista generale, tutte le violazioni che vanno a intaccare i segreti aziendali. Il concetto chiave si sostanzia nel divieto di diffondere notizie e commenti che possano screditare l’immagine dell’azienda e, più in generale, di attuare comportamenti contrari al dovere di correttezza professionale.
Una statistica interessante è legata al momento storico che stiamo vivendo; con il grande aumento di dipendenti che svolgono le proprie attività lavorative da remoto (in smart working) è diventato molto difficile inquadrare i casi di assenteismo del dipendente, non essendo fisicamente presente sul luogo di lavoro. Negli ultimi mesi, infatti, c’è stato un vero e proprio boom di questi casi e abbiamo svolto moltissime indagini a tutela degli interessi delle aziende.
Il ruolo del detective in questi delicati casi riguarda il supporto all’azienda nell’acquisizione di prove valide in giudizio. L’obiettivo ultimo è, senza dubbio, quello di dare all’azienda tutti gli strumenti necessari a ottenere il licenziamento e l’eventuale risarcimento del danno subito da parte dell’ex dipendente.
Come abbiamo approfondito in altri articoli (GLI STRUMENTI DEL MESTIERE: Foto e Video + GLI STRUMENTI DEL MESTIERE: GPS (Aspetti di tecniche, liceità e limiti + Gli strumenti del mestiere: Registrazioni) l’acquisizione di prove valide in giudizio non è una argomento di poco conto ed è sempre la chiave per vedere tutelati i propri diritti in sede giudiziale.
Veneta Investigazioni vanta una grande storia ed esperienza nella tutela degli interessi delle aziende.
Chiunque sia in dubbio o sta subendo da parte di un dipendente o di un socio un comportamento scorretto e dannoso per l’azienda può rivolgersi a noi per un primo appuntamento gratuito.