GLI STRUMENTI DEL MESTIERE: L’UTILIZZO DEL REGISTRATORE
Anche oggi proseguiamo sul filone degli approfondimenti in cui analizziamo gli strumenti classici che utilizziamo nello svolgimento delle indagini, oltre alle tecniche di acquisizione di prove valide in giudizio.
Dopo aver approfondito il GPS e gli strumenti di acquisizione foto e video spieghiamo oggi gli aspetti rilevanti nell’utilizzo del registratore ai fini dell’acquisizione di prove valide in giudizio.
Una prima valutazione deve essere fatta sul fatto che con “registratore” intendiamo qualunque dispositivo che sia consono all’acquisizione di una registrazione audio, compreso ad esempio il cellulare.
Si tratta di uno strumento estremamente utile anche se ha dei limiti di utilizzo abbastanza stringenti. In particolare non è possibile acquisire registrazioni di un soggetto non consenziente in qualunque circostanza.
I limiti sono riconducibili ai principi giuridici esposti per l’acquisizione di materiale video e fotografico ai fini dell’utilizzo come strumenti di prova in fase di giudizio. La sottile linea che bisogna stare attenti a non superare nell’acquisizione di questo tipo di prove è quello della violazione della privacy.
Tale linea è chiaramente descritta dall’articolo 615 bis del Codice Penale “Interferenze illecite nella vita privata” che prevede “Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
In particolare l’articolo 614 prevede quanto di seguito: “Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
Facciamo qualche esempio per essere più chiari. Risulta evidente dal dettame normativo che non è possibile introdurre nell’abitazione o in qualunque luogo del soggetto indagato un registratore. E’ invece lecito acquisire registrazioni in luoghi pubblici di qualunque genere, a condizione di seguire la disposizione di legge.
Un aspetto importante da approfondire è il fatto che l’acquisizione di registrazioni in un luogo non consentito dalla legge, e quindi tale da definire una violazione della privacy del soggetto indagato, espone il soggetto che ha acquisito la registrazione a rischi ben maggiori. Le prove acquisite con una violazione, infatti, non solo non avranno validità in giudizio, ma espongono anche al rischio di querela il soggetto che le ha acquisite ai sensi dell’art. 614 del codice penale.
Interessante è anche sapere che la registrazione effettuata da un soggetto interlocutore della persona registrata è da considerarsi giuridicamente valida.
Uno dei servizi che ci viene spesso richiesto in ambito di registrazioni audio è quello di pulire dai rumori di fondo i file acquisiti da soggetti non professionisti. Teniamo a specificare che per questo tipo di sevizi possiamo solamente aprire gli occhi al cliente e ricordare tutto quanto esposto in questo approfondimento, invitando il cliente alla massima cautela nell’acquisizione delle registrazioni.
Proprio per tale ragione tengo a specificare come professionista l’importanza di rivolgersi a figure qualificate per vedere tutelati i propri interessi in maniera seria e non esporsi al rischio di querele inutili con tutte le conseguenze che può portare una denuncia penalmente rilevante. Vi consiglio di leggere anche questo articolo per capirne l’importanza come si diventa detecitve.
Se siete alla ricerca di un professionista fidato e discreto che possa tutelare al meglio i vostri interessi non esitate a contattarci.