L‘ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELL’EX CONIUGE
Come ben noto uno dei punti cruciali in fase di definizione della separazione (giudiziale o non giudiziale) è la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie/marito.
La somma dell’assegno di mantenimento viene ovviamente scelta in base al reddito e al patrimonio di entrambe le parti. Per questo il Giudice spesso chiede di presentare dichiarazione dei redditi, documenti finanziari e autodichiarazioni sullo stipendio annuo e sui valori posseduti.
Anche una volta definita la somma dell’assegno di mantenimento si può richiedere al Giudice una revisione qualora i redditi siano variati. Questa richiesta deve essere supportata da prove inconfutabili e consente di aumentare, diminuire o addirittura azzerare l’importo da pagare periodicamente all’altra persona.
Sia nella prima fase di definizione dell’importo dell’assegno di mantenimento in fase di separazione sia nelle eventuali fasi successive di revisione l’apporto dell’investigatore privato può essere determinante.
Le condizioni che rendono possibile determinare o modificare l’assegno di mantenimento sono varie e di diversa natura.
Indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (Cassazione 2338/2006 e 10720/2013) ha stabilito il principio per cui la parte interessata, in presenza di motivi sopravvenuti idonei a modificare le condizioni economiche e patrimoniali esistenti al momento della determinazione del quantum dell’assegno, può presentare istanza al Tribunale territorialmente competente, per chiedere ex artt. 337-quinquies c.c. e 710 c.p.c. (o art. 9 della l. n. 898/1970 se si tratta di assegno divorzile), la revisione o la revoca dell’assegno, allegando le prove delle circostanze che hanno determinato la richiesta medesima.
Una circostanza difficilmente dimostrabile in cui il supporto del detective può essere determinante riguarda il percepimento di introiti “in nero” che sarebbero comunque considerati dal Giudice ai fini di stabilire il quantum (Cassazione 19042/2003).
Altro elemento importante nella valutazione dell’assegno di mantenimento è la presenza o meno di figli. L’eventuale nascita di altri figli dalla successiva unione possono incidere significativamente sulle sostanze o sulla capacità patrimoniale dell’obbligato. Tale circostanza può determinare una revisione, in riduzione o in aumento, dell’importo dell’assegno, quando dalla nuova relazione derivi un peggioramento o un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore.
Un altro elemento che il Giudice tiene in considerazione in queste circostanze è il principio delle “attuali esigenze del figlio” che essendo mutevoli possono portare al mutamento del quantum dell’assegno di mantenimento.
Altro aspetto rilevante affermato dalla Cassazione con la sentenza 17195 del 2011 e successive pronunce è il concetto che il Giudice dovrà tenere conto dell’eventuale convivenza more uxorio dell’avente diritto al mantenimento con un altro partner, poiché tale convivenza può incidere sulla sua reale situazione patrimoniale. Il formarsi di una relazione familiare affidabile e stabile del coniuge creditore potrà quindi far richiedere legittimamente all’altro coniuge una riduzione dell’assegno di mantenimento, se ciò incide positivamente sulla concreta situazione economica del coniuge beneficiario, purché si tratti di una unione stabile, continua e regolare.
Tutto quanto fin qui riportato sono solo degli esempi delle circostanze che il soggetto interessato dovrà provare in giudizio.
Risulta evidente in tal senso l’importanza di portare davanti al Giudice per la determinazione, la revisione o la revoca dell’assegno di mantenimento prove utili e utilizzabili in sede di giudizio che dimostrino il reale patrimonio e l’effettiva situazione finanziaria dell’ex coniuge.
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