STALKING, PUÒ SUCCEDERE A TUTTI
Uno dei reati che ci capita più spesso di dover indagare è quello di stalking.
Si tratta di un reato che è stato previsto dall’ordinamento italiano solamente nel 2009, con enorme ritardo rispetto a molte altre normative europee.
In particolare l’art. 612-bis del Codice Penale recita: ”Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Il reato di stalking è perseguibile a querela della persona offesa (che deve avvenire entro 6 mesi dalla commissione del reato) e da un punto di visto delle sanzioni è previsto che “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.
Riassumendo il concetto possiamo dire che è considerata vittima di stalking chiunque tema per la propria incolumità e per quella dei suoi congiunti o sia soggetto a stati di ansia e timore causati da atti persecutori perpetrati da un individuo.
Una definizione del concetto di “minaccia e molestia” applicata alla fattispecie dello stalking non è stata data direttamente dal legislatore ma è facilmente interpretabile dalle svariate sentenze emesse dai giudici che hanno inquadrato il concetto in un elenco di casistiche quali: “pedinamenti, passaggi frequenti nei pressi dell’abitazione, appostamenti nei luoghi in cui risiede, domicilia o che semplicemente frequenta abitualmente la vittima, telefonate anonime o meno, invio di messaggi anonimi, invio di “sms” e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti “social network”, minacce verbali, biglietti lasciati nell’auto, scritte sui muri, danneggiamenti, reiterati apprezzamenti che si manifestando con il mandare dei baci, con inviti a salire a bordo del proprio veicolo e nell’indirizzare sguardi insistenti e minacciosi, nonché la divulgazione sul web di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la vittima.” (Cass. n. 11945/2010 e Cass. n. 32404/2010).
Molto importante ai fini del giudizio è il nesso causale che collega la condotta illecita con lo stato d’ansia causato alla vittima.
Proprio a tal proposito l’investigatore privato svolge un’attività di primaria importanza potendo indagare il molestatore con la finalità di acquisire prove valide in giudizio.
E’ rilevante segnalare che spesso si tratta di indagini di rapido svolgimento in quanto sono sufficienti anche due soli episodi di molestie (ovviamente dimostrabili tramite prove acquisite) per concretare la reiterazione e per configurare quindi il reato stesso, come affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 6417/2010, ha dichiarato che sono sufficienti).
Un dato statistico rilevante che mi sento di condividere con il lettore riguarda la alta percentuale di casi in cui il molestatore passa dallo stalking alla commissione di altri reati più gravi (danneggiamento alle cose, lesioni fisiche alla vittima, stupro e violenze, omicidio). Per tale ragione ritengo che sia importante agire immediatamente in caso di stalking, non tanto per incriminare quanto prima il molestatore ma, soprattutto, per evitare più gravi conseguenze alla vittima innocente.
Negli anni abbiamo risolto diversi casi di stalking e devo confermare il triste dato del costante aumento delle vittime di questa fattispecie di reato.
Se siete alla ricerca di un professionista che possa gestire con celerità ed esperienza casi di questo genere non esitate a contattarci per un primo incontro gratuito.