IL DETECTIVE E IL SEGRETO PROFESSIONALE
Uno dei temi sempre attuali e in costante evoluzione nel mondo dell’investigazione è quello della deontologia professionale e della normativa in ambito di segreto professionale.
Preliminarmente teniamo particolarmente a sottolineare il fatto che, a prescindere dal panorama normativo, il rapporto tra cliente e investigatore è per definizione delicato e deve essere costantemente alimentato dalla reciproca fiducia. Prima quindi di spiegare il contesto giuridico e deontologico nel quale l’investigatore deve muoversi nella conduzione dell’indagine, ci permettiamo di dare un consiglio al lettore: cercate sempre un professionista qualificato e con cui riuscite a instaurare un rapporto di empatia e fiducia tali da affidare il caso.
L’investigatore è tenuto a rispettare diverse previsioni normative in base agli ambiti dell’indagine. Non ha senso approfondire in questa sede ogni aspetto, ma le regole generali che devono essere sempre rispettate possono essere sostanzialmente riassunte da due previsioni normaive che spieghiamo di seguito.
La prima è quella dell’articolo 34 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) che prevede che “senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”. In sostanza qualunque soggetto per svolgere attività investigativa deve ottenere il rilascio della licenza da parte del prefetto.
La seconda previsione è quella inserita all’articolo 4 del codice deontologico Federpol. Il quarto comma prevede molto specificamente che “è dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’associato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”. Si tratta quindi di un duplice obbligo riguardante sia la narrazione dei fatti e delle circostanze che avviene da parte del cliente, sia le informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività investigativa.
Viene poi specificato nel medesimo articolo che il segreto non ha un limite temporale, essendo l’investigatore obbligato anche alla conclusione dell’attività.
Specifichiamo che la Federpol è la Federazione Italiana degli Istituti d’Investigazione e Sicurezza che raggruppa i professionisti in possesso dei prescritti requisiti di legge, muniti di apposita licenza rilasciata dai Prefetti delle singole Province Italiane, e che si obbligano al rispetto dello statuto e delle regole deontologiche previste.
Dal combinato di queste due previsioni normative è facile dedurre che un detective può essere considerato un professionista solo se in possesso dell’autorizzazione del Prefetto e che un ulteriore livello di professionalità è riconosciuto alle realtà associate alla Federpol (che impone, difatti, la partecipazione costante a corsi di formazione e aggiornamenti).
Con grande orgoglio dal 2017 la Delegazione Veneto Federpol mi ha insignito del ruolo di Presidente regionale. Considero questa onorificenza una importante certificazione per il grande impegno mio e di tutta la Veneta Investigazioni, anche in questi delicati aspetti di rapporto tra il professionista e il cliente.
Per una più completa e approfondita formazione professionale sono da anni anche associata a ONIFSS (Osservatorio Nazionale per le Investigazioni e la Sicurezza e le Scienze Forensi).