INDAGINI INDIRETTE: COSA SONO E QUANDO VENGONO USATE
In questo approfondimento diamo seguito alla nostra precedente analisi riguardante le tecniche di indagini dirette che usiamo nello svolgimento delle indagini che ci vengono affidate.
Vogliamo innanzitutto ribadire la finalità dell’attività dell’investigatore privato che consiste nella ricerca e nell’acquisizione di prove valide e con rilevanza giudiziaria a supporto degli interessi del cliente.
Scendendo nel penale, con indagine indiretta viene indicata la tipologia di indagine nella quale, e per mezzo della quale, l’investigatore privato ottiene le sue prove da fonti terze e non dirette (ad esempio interrogando testimoni o persone informate sui fatti, con specifiche modalità e tecniche di acquisizione delle informazioni).
Le modalità più usate per l’acquisizione di prove tramite indagine indirette sono il colloquio, la dichiarazione scritta o l’intervista di persone informate dei fatti (e non direttamente coinvolte negli stessi) anche se qualunque tipo di prova può avere validità in giudizio, a condizione che il giudice le consideri valide e probanti in giudizio.
Come in molti altri aspetti delle indagini è essenziale la collaborazione costante e attiva tra l’investigatore che svolge le indagini e l’avvocato del cliente.
Per approfondire tale aspetto è necessario introdurre il concetto che le indagini indirette possono essere suddivise in due macro categorie: quelle tipiche e atipiche.
Sono indagini indirette tipiche (in quanto espressamente previste dalla normativa in generale e dal Codice Penale in particolare) le attività come la raccolta di informazioni e circostanze utili effettuate mediante il colloquio, la dichiarazione scritta e l’intervista; mentre il colloquio può essere svolto anche dall’investigatore, la dichiarazione scritta e l’intervista può essere effettuata solo dall’avvocato difensore. Se il soggetto avvicinato dall’investigatore si rifiuta di rilasciare l’intervista, quest’ultimo può chiedere al pubblico ministero di escutere il suddetto testimone: il pubblico ministero tranne in alcuni casi in presenza di motivi ostativi, non si può rifiutare e dovrà porre al testimone le domande richieste dalla parte.
Sono, invece, indagini indirette atipiche le cosiddette notizie od informazioni confidenziali che non sono fonti di prova, ma possono dare il via ad una linea investigativa che può portare all’acquisizione di una fonte di prova. Le fattispecie e i fatti acquisiti in questa casistica possono altresì aiutare il Giudice e il Pubblico Ministero a delineare il contesto del procedimento (anche se non costituiscono prova in maniera diretta).
Possiamo quindi tirare le fila del discorso dicendo che le indagini indirette hanno un peso in ambito giudiziario che deve essere valutato dal Giudice caso per caso. In tal senso le prove tipiche (che sono espressamente previste dalla normativa) costituiscono, per definizione, mezzi di prova; mentre le prove atipiche non costituiscono mezzi di prova, ma aiutano il Giudice a inquadrare la fattispecie.
Trattandosi di casistiche in cui l’alea di valutazione giuridica è particolarmente ampia riteniamo che il supporto di un Avvocato e di un Investigatore esperti sia indispensabile per acquisire prove e condurre un procedimento tale da perorare gli interessi del cliente.
Ci tengo a concludere il discorso dicendo al lettore che in quasi sessant’anni di esperienza nel mondo investigativo posso affermare che le indagini indirette vengono spesso sottovalutate ma che hanno spesso grande valore probatorio. A volte acquisire informazioni tramite indagini dirette è impossibile e l’unica soluzione è quella di procedere con indagini indirette, sicuramente più lunghe e difficili ma che molto spesso portano allo stesso risultato e al perseguimento dell’obiettivo che ci viene affidato: la tutela degli interessi del cliente.